centro giovani da vivere

Legge Giovani

Il mondo degli adulti dovrebbe stimolare, sostenere e permettere al giovane di diventare protagonista del proprio tempo, proprio per questo il Cantone Ticino si è dotato di una legge per il sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (con relativo Regolamento d’applicazione). Questa legge di fatto sancisce l’importanza delle attività realizzate dai giovani e riconosce a quest’ultimi la capacità di auto determinarsi e di auto determinare i propri progetti.


Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani)
(del 2 ottobre 1996)

 

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

  • vista l’iniziativa popolare generica in materia legislativa del 28 gennaio 1991 “Per i centri e le attività del tempo libero”;
  • visto il rapporto 30 agosto 1996 della Commissione della legislazione;
  • richiamati gli art. 59 e segg. della Costituzione cantonale e la legge sull’iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

decreta:

CAPITOLO I

Principi generali 

Scopo

Art. 1
Il Cantone sostiene e coordina, per il tramite della presente legge, attività giovanili finalizzate alla partecipazione dei/delle giovani in uno spirito di autodeterminazione. 

Definizioni

  1. a) attività giovanili

Art. 2
1Sono attività giovanili quei progetti, aperti a tutti, senza scopo di lucro, ideati e realizzati da giovani, gruppi giovanili e associazioni giovanili promossi in ambito extra scolastico ed extra sportivo.
2Le attività giovanili forniscono ai giovani la possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche, sociali e culturali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, assumendo segnatamente funzioni direttive, assistenziali o consultive. 

  1. b) giovani; gruppi giovanili; associazioni giovanili

Art. 3
1Sono giovani ai sensi della presente legge le persone di età compresa tra i 12 e i 30 anni.
2Sono gruppi giovanili (di seguito gruppi) quei gruppi informali di giovani che progettano e/o realizzano attività giovanili.
3Sono associazioni giovanili (di seguito associazioni) quelle organizzazioni aventi quale finalità principale il promovimento di attività giovanili i cui organi sono composti in maggioranza di giovani. 

  1. c) centri di attività giovanile

Art. 4
Sono centri di attività giovanile i luoghi aperti a tutta la popolazione destinati all’accoglienza di giovani, gruppi e associazioni che favoriscono attività rivolte ai giovani, in particolare occasioni d’incontro e di scambio, di comunicazione ed espressione, di creatività e partecipazione attiva. 

Finanziamento e mezzi

Art. 5[1]
1I progetti e i centri giovanili di regola si autofinanziano tramite mezzi propri o di terzi.

2Il Cantone può concedere prestazioni in natura, rispettivamente sussidi secondo la presente legge nei limiti stabiliti annualmente dal preventivo.

3Sono riservate le disposizioni del capitolo IIIa della presente legge.